Torbiere Sebine:variante di Corte Franca, ossia COSI’ E’ SE VI PARE

Corte Franca, 4 novembre 2005

 

Alla Provincia di Brescia
Assessorato  dell’Assetto  Territoriale e V.I.A.

 

Alla  Regione Lombardia
D. G. Territorio e Urbanistica

 

Alla Regione Lombardia
D. G. Qualità dell’Ambiente.

 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela  Territorio

 

Al Consorzio per la Gestione della   Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino

Alla Commissione europea Direzione Generale Ambiente

 

OGGETTO: COMUNE DI CORTE FRANCA. Incongruenze / non conformità della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 045 del 13 ottobre 2005 (Approvazione definitiva Variante parziale al PRG adottata con atto consiliare n. 59/2003, nello specifico variante n. 7/b e n. 9, interessante area contigua a SIC ,Torbiere del Sebino) con il Parere n. 2240 del 3 agosto 2005  della Provincia di Brescia

 
I sottoscritti         espongono quanto segue

 

 

 

Per quanto riguarda gli ambiti di variante n.7/b e n.9  ,  area contigua al SIC, Torbiere del Sebino,  in Comune di Corte Franca,  per la trasformazione di un’area da “zona E1 – Agricola di salvaguardia” a “zona F6 – Attività ricettive al servizio delle Torbiere”:

 
1°  il Parere della Provincia di Brescia pone in chiara  evidenza  gli stretti limiti dell’area soggetta a Variante, infatti:

 

a    il Parere n.2340 della Provincia di Brescia si sofferma in particolare sugli ambiti di variante n. 7/b e n.9, in quanto le trasformazioni in previsione possono avere significative influenze sul SIC”Torbiere del Sebino”

 

b   secondo il Parere della Provincia, per quanto riguarda gli ambiti sopra indicati, “si dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nella Valutazione d’Incidenza”

 

c   il Parere n. 2292 del 28.07.2005 di espressione di valutazione d’incidenza (allegato alla delibera di Giunta Provinciale del 2 agosto 2005 n.342 a formarne parte integrante e sostanziale),  per gli ambiti sopra indicati (varianti 7/b e 9 ), “ESPRIME, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 [normativa sovraordinata], valutazione d’incidenza positiva , ovvero assenza di effetti negativi sull’integrità del SIC IT 2070020 “Torbiere d’Iseo” tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, della  variante di PRG (7b-9) per la trasformazione di un’area da “zona E1 – Agricola di salvaguardia” a “zona F6 – Attività ricettive al servizio delle Torbiere” e l’assoggettamento di tale area alle relative NTA di Piano proposta dal Comune di Corte Franca a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

 

“l’area soggetta a variante dovrà essere limitata alla superficie strettamente necessaria a permettere un’edificazione massima pari a 400 mq secondo la destinazione d’uso, gli indici di edificabilità ed i parametri urbanistici contenuti nell’art. 44bis – Zone F6 – Attività ricettive a servizio delle Torbiere – delle NTA di Piano ed interessare la porzione di territorio immediatamente ad est del Centro commerciale “le Torbiere” in modo da mantenere la massima distanza possibile dal limite del SIC” ecc.

 
2° Al contrario, nella Deliberazione Comunale sono presenti sia disposizioni incongruenti in riferimento a quanto espresso nella delibera stessa, sia disposizioni non conformi al Parere della Provincia, di cui sopra, in quanto l’area trasformata da    zona E1  a zona F6 risulta di ben  28.500 MQ, infatti :

 

nella Deliberazione  del Comune di Corte Franca n. 045 del 13 ottobre 2005 (v. pag. 2) si dichiara che si  è “ritenuto di dover recepire integralmente le prescrizioni e le direttive poste dalla Provincia di Brescia con il Parere n. 2340 del 03.08.2005”, ma ciò

 

risulta INCONGRUENTE con quanto in seguito dichiarato nella stessa deliberazione,  pag. 4 punto  3, dove si afferma che  “gli ambiti di variante n.7/b e n. 9 sono da considerarsi come unica variante per cui le aree dei due ambiti sono diventate un’unica area classificata come zona urbanistica F6-Attività ricettive al servizio delle Torbiere; soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica; con possibilità di edificazione limitata ad una superficie massima coperta pari a mq 400”
Tenuto conto anche
-che nella tav. 5 dell’Azzonamento gli ambiti di variante n.7/b e n.9,  successivamente considerati come un’unica area, sono  classificati totalmente come zona urbanistica F6, corrispondente  a  circa 28.500 mq. con la teorica possibilità di avviare trasformazioni coerenti con il nuovo e diverso utilizzo, rispetto a quello agricolo  di salvaguardia originario, per tutta l’area oggetto di modificazione della destinazione d’uso;
– che tutto ciò risulta pertanto  anche  NON CONFORME  al Parere n.2340 della Provincia  le cui  prescrizioni, come già rilevato al punto 1°, parlano chiaramente di AREA SOGGETTA A VARIANTE CON SUPERFICIE  STRETTAMENTE  LIMITATA  A PERMETTERE UN’EDIFICAZIONE DI 400 MQ.(v.. Relazione Istruttoria allegata alla delibera di Giunta Prov. N. 342 del 2 agosto 2005 pag.3) e indicano CHE L’ESTENSIONE DELL’AREA SARA’ COMMISURATA ALLE STRETTE PERTINENZE DELL’EDIFICAZIONE (v. Relazione Istruttoria pag. 8),

 

alla luce di tutto quanto sopra
si chiede alle Istituzioni in indirizzo

 
se l’Amministrazione Comunale di Corte Franca, come da  delibera in oggetto , trasformando  TUTTI i  28.500 mq  da zona E1 a zona F6, Attività ricettive al servizio delle Torbiere, ha adeguato lo strumento urbanistico alle CONDIZIONI PRESCRITTE  con il Parere n. 2340 del 03.08.2005 e, nello specifico, alle condizioni poste dalla valutazione d’incidenza  con Parere n. 2292,

 
tenuto principalmente in considerazione che

 

gli ambiti di variante 7/b e 9    interessano     area    contigua  ad area particolarmente protetta
(SIC,Torbiere Sebine), E COME TALE SOGGETTA A VALUTAZIONE D’INCIDENZA SECONDO NORMATIVA SOVRAORDINATA (comunitaria, nazionale, regionale), e cioè in base all’art. 6 della “direttiva Habitat” 92/43 CEE ,recepita dallo stato italiano nel 1997 con DPR n. 357, come sostituito dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 e in base a D.G.R. 14106, 8 agosto 2003 .

Si chiede inoltre che,

nel caso sia accertato che la delibera comunale non abbia ottemperato alle prescrizioni  del Parere 2240, si intervenga tempestivamente affinché;;  tale illegittima e debordante Deliberazione venga riportata al rispetto delle prescrizioni impartite, mantenendo sui terreni  non interessati dagli interventi consentiti la destinazione agricola di salvaguardia.

 
Ringraziando per l’attenzione, restiamo in attesa di una  Vs. risposta scritta entro trenta     giorni, ai sensi dell’art. 16 legge 86 del 26 aprile 1990.

 

1) Comitato per la Tutela del Territorio
2) Associazione la Schiribilla
3) Associazione Monte Alto
4) Circolo Legambiente Franciacorta
5) Legambiente Coordinamento provinciale BS
6) WWF sezione di Brescia,