A PROPOSITO DI DIVIETI

La Riserva delle Torbiere è anche:

Zona di protezione speciale (ZPS, Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici)               Vi sono norme “sovraordinate” che dettano precisi divieti per le ZPS.

 

Infatti una deliberazione di giunta regionale (8/9275/2009 dell’8 aprile 2009) riguardo alle ZPS prescrive, fra gli altri, i seguenti divieti:

 

– distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
– realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche
per inerti;
– svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori
– eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
– eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
– esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
– la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell’ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse Comunitario;
–  è vietata l’immissione o il ripopolamento con specie alloctone

 

La delibera sulle ZPS contiene inoltre ulteriori disposizioni riguardanti i piani di gestione, i qualidevono:

 

-perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l’urbanizzazione, l’antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
– perseguire un’attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di:

 

trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d’uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree “cuscinetto”